Articolo 1 – Ubicazione area

  1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dell’area attrezzata di sosta temporanea “SANTARCAMPER”, in seguito citata come “Area sosta camper” sita in via della Resistenza.
  2. L’area è costituita da n. 17 piazzole , allestite con colonnine per l’erogazione di energia.
  3. Detta area è dotata di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile, oltre che di blocco servizi, quest’ultimo comprensivo di
    bagni, docce e lavelli; ogni piazzola è munita di allaccio alla rete elettrica.
  4. La sosta è consentita solo su queste piazzole, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall’Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
  5. L’area di sosta non è custodita, l’Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furto e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all’interno dell’area.
  6. Il Comune può dotare l’area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs. 196 del 30 Giugno
    2003 e s.m. e dal regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

Articolo 2 – Accesso nell’area

  1. La sosta all’interno dell’area camper è permessa agli autocaravan, così come definito dall’art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: “.. veicoli avente una speciale carrozzeria ed attrezzata permanentemente per essere adibita al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..”; per “sosta” si intende quanto disposto dall’art.185 del Codice della
    Strada;
  2. L’accesso all’area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l’accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell’Amministrazione Comunale.
  3. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzata, abusivamente entra all’interno del parcheggio saranno immediatamente allontanata o, se lasciata in sosta, rimossi coattivamente, con
    le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
  4. L’accesso all’area è comunque garantita anche agli autocaravan che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle
    acque reflue ed il carico dell’acqua.
  5. L’accesso all’area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui
    importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per l’accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

Articolo 3 – Modalità operative accesso/uscita

  1. Prima di accedere all’area camper, l’utente deve recarsi alla cassa automatica, pagare l’importo dovuto in ragione della durata della sosta e/o dei servizi richiesta, oltre a deposito cauzionale, e ritirare la card.
  2. L’utente potrà accedere all’area facendo riconoscere la card alla colonnina d’entrata e usufruire dei servizi (non ci sono limiti di accesso e di uscita durante il periodo di validità della card).
  3. La card è utilizzata anche per l’accesso al blocco servizi.
  4. Per ottenere la restituzione della cauzione, l’utente, una volta uscito dall’area con il veicolo, dovrà
    attivare la relativa procedura inserendo la card nella cassa automatica. 5. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici, emergenze o smarrimento della card, l’utente potrà contattare il numero di telefono riportato sulla cassa automatica

Articolo 4 – Durata della sosta

  1. La sosta all’interno dell’area è permessa per un periodo massimo di 72 ore; l’accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 5 – Obblighi e divieti

  1. La sosta dei veicoli è consentita solo nelle apposite piazzole.
  2. I veicoli devono essere posiziona con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell’area.
  3. E’ vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall’art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all’esterno dei veicoli.
  4. All’interno dell’Area Camper è vietato: occupare lo spazio oltre la delimitazione dell’area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro). sostare lungo il viale
    interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E’ altresì vietato sostare in prossimità dell’accesso all’area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni; l’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetto di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzata; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso; l’utilizzo di fuochi, barbecue o simili all’interno dell’area; utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure
    tenere accese dette apparecchiature all’interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne. lasciare animali incustoditi all’interno del camper in modo da metterne a rischio l’incolumità; l’eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell’area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza. danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell’area camper. modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei
    luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.
  5. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l’utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dota, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli
    utilizzatori del parcheggio, un’occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla pavimentazione della piazzola stessa.
  6. Gli utenti possono: procedere all’approvvigionamento dell’acqua e allo scarico delle acque reflue nell’apposito impianto secondo le modalità individuate dal gestore. prelevare acqua
    potabile dall’apposita presa presente presso il punto carico/scarico all’interno dell’area, mediante tubazioni idonee all’adduzione, e convogliarla negli apposi serbatoi dei veicoli purché le
    suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L’uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l’incolumità e la sicurezza.
    REGOLAMENTO AREA CAMPER SANTARCAMPER
  7. L’utilizzo dell’acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.
  8. Gli utenti devono provvedere alla pulizia della piazzola occupata, dell’area di carico/scarico della acque grigie e nere nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;
  9. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.
  10. Ai sensi dell’art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell’impianto di
    smaltimento igienico sanitario presente nell’area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6
    del D.Lgs. n. 285/1992.
  11. Nei veicoli parcheggia nell’area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai
    posti indicati nella carta di circolazione.
  12. I minorenni presenti all’interno dell’area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.
  13. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc…), hanno l’obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento comunale
    in materia.
  14. Il corretto uso dell’allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all’esclusiva responsabilità dell’utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così
    da evitare ogni pericolo per persone e cose.
  15. E’ severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal presente regolamento.
  16. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l’autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
  17. Laddove si rendessero necessari urgente intervento tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei
    mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l’automezzo, così da consentire l’effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi
    potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell’utente. In ogni caso, l’utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all’eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta

Articolo 6 – Sanzioni

  1. Con il ritiro della card di accesso e con il parcheggio del mezzo, l’utente dell’area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinente norme generali e di settore.
  2. Gli utente sono tenute a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
  3. La violazione del presente regolamento, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l’immediato allontanamento
    dall’area di sosta. 4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
  4. L’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia
    Municipale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n°. 689. 6. Qualora la gestione dell’area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia
    Municipale nell’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

Articolo 7 – Tariffe

  1. La Giunta Comunale determina le tariffe per l’accesso all’Area Camper nonché per la sola operazione di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere;
  2. La Giunta Comunale può prevedere l’applicazione di tariffe anche per l’accesso alle docce all’interno del blocco servizi
  3. In caso di smarrimento/deterioramento della card, anche per accesso finalizzato alle sole operazioni di carico/scarico, sarà comunque applicata la tariffa corrispondente alla sosta massima, in ragione del maggior onere derivante dalla necessità di specifico intervento dell’addetto.
  4. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono esposte in modo ben visibile all’ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale.
  5. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene a mezzo della cassa automatica collegata al sistema a barriere.

Articolo 8 – Richiami normativi e norme finali

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:
    Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di
    attuazione del Codice della Strada; Delibera regionale 2150/04 e successivi aggiornamenti”.
  2. Disposizioni di legge emanate successivamente all’approvazione e all’entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamenti